Statuto dell'Associazione.
ART. 1
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione
denominata "Associazione Nazionale Tutor Famiglia Impresa" con sede in
Roma, via Tarquinio Prisco n. 42.
L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e
dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono
essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di
cui all'art. 3.
L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio nazionale.
ART. 2
DURATA
L'Associazione svolgerà la propria attività per la durata di 50 anni, quindi fino al 2061.
Trascorso tale termine l'assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata (oppure "L'Associazione ha durata illimitata").
ART. 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L'Associazione si propone di:
-
valorizzare la figura professionale del Tutor Famiglia e Impresa, inteso come specialista in materie fiscali, giuridiche, economiche e sociali; si rivolge a tutti i soggetti Persone fisiche e Persone giuridiche, che abbiano a cuore la crescita sociale e la sana gestione della Famiglia e dell'Impresa;
-
elevare le conoscenze tecniche e professionali attraverso percorsi formativi mirati ed altri strumenti specifici dedicati;
-
di rivolgere particolare attenzione ai giovani diplomati e laureati, che vogliano formare ed accrescere la propria esperienza professionale nelle materie pertinenti alla figura del Tutor.
ART. 4
I SOCI
L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
-
soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea Costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
-
soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
-
soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera , il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
ART. 5
MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
ART. 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 24² c.c.).
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:
-
per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
-
per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
-
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
-
per indegnità.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto:
-
a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
-
a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
-
ad accedere alle cariche associative;
-
a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.
Tutti i soci sono tenuti:
-
ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
-
a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
-
a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
-
a versare la quota associativa annuale;
-
(elencare eventuali altri doveri).
ART. 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione:
-
l'Assemblea dei Soci;
-
il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione o Giunta Esecutiva);
-
il Presidente dell'Associazione;
-
il Vicepresidente (organo eventuale);
-
il Segretario-economo (organo eventuale);
-
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
il Collegio dei Probiviri (organo eventuale);
-
(eventuali altri organi in base alla struttura organizzativa dell'associazione).
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ART. 9
ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
Art. 10
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:
-
approva i bilanci consuntivo e preventivo;
-
elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
-
delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
-
delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
-
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.
L'Assemblea straordinaria delibera:
-
sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
-
sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da spedirsi ai soci almeno 8 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi giorni 1 dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
ART. 11
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
ART. 12
VOTAZIONI
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
ART. 13
VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.
ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.
Esso è formato da 7 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente e un Segretario-economo.
Al Consiglio Direttivo sono attribuitele seguenti funzioni:
-
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
-
curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
-
curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
-
predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
-
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
-
provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 4 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, ovvero in forma elettronica a mezzo di posta certificata, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di una riunione annua del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
ART. 15
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano di età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Art. 16
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI
I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:
-
il libro dei soci;
-
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
-
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
-
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
-
il libro giornale della contabilità sociale;
-
il libro dell'inventario;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina.
ART. 17
IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
ART. 18
SEGRETARIO E TESORIERE (EVENTUALE)
Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
ART. 19
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.
I membri del Collegio durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione e soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.
ART. 20
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa e all'operato del Segretario-economo.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.
ART. 21
GRATUITA' DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo quanto possa predisporre il Consiglio Direttivo per eventuali compensi da corrispondere ai Consiglieri, ai Probiviri ed ai Revisori, ovvero ad altre figure, espressamente individuate nelle funzioni, per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.
ART. 22
PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:
-
da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
-
dai contributi dei propri soci;
-
da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari anch'essi stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
ART. 23
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
ART. 24
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.
ART. 25
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.